EMERGENZA COVID.

Introdotte con l'art. 1 del Decreto Legge del 18/12/2020, di seguito riportato,nuove restrizioni per il periodo delle festività Natalizie, rispetto al DPCM del 3 dicembre che per opportuna conoscenza alleghiamo alla presente.

Data di pubblicazione:
19 Dicembre 2020
EMERGENZA COVID.

Decreto Legge 18 dicembre 2020

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Art. 1  Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  del decreto-legge  2  dicembre  2020, n. 158,  nei  giorni  festivi   e prefestivi compresi tra il 24 dicembre  2020  e  il  6  gennaio  2021 sull'intero territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di  cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  ma  sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni  con  popolazione  non superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli spostamenti  verso  i  capoluoghi  di  provincia.  Durante  i  giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  e'  altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia'  conviventi,  oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

  2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1  restano  ferme,  per quanto non previsto nel presente   decreto,  le  misure  adottate  con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ai   sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

  3. La violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,  e'  sanzionata  ai sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

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Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 06 Maggio 2021